In officina capita tutte le settimane. Bisogna cambiare un neon sopra il carroponte, prendere un pallet dall’ultimo ripiano dello scaffale, pulire i lucernari del capannone. Qualcuno va a prendere la scala e dice “faccio io, due minuti”. Per la legge, se sotto i suoi piedi ci sono più di due metri, quello è un lavoro in quota, con regole precise su come si sale, con cosa e chi lo decide.
Prima che un operaio salga servono quattro cose: il lavoro deve essere valutato nel DVR, le protezioni collettive (parapetti, reti) vanno messe prima dell’imbracatura, l’attrezzatura deve essere quella giusta per quel lavoro, e chi usa l’imbracatura deve essere stato addestrato a usarla. Le regole stanno negli articoli 107, 111, 115 e 148 del D.Lgs. 81/08, e l’art. 115 è stato riscritto alla fine del 2025.
Cos’è un lavoro in quota per la legge
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 lo definisce così: un’attività che espone il lavoratore al rischio di cadere da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il piano stabile non è per forza il pavimento. Può essere un soppalco, un solaio, un ponteggio. Chi lavora sul bordo di un soppalco alto tre metri senza parapetto sta facendo un lavoro in quota anche se non ha mai messo piede su un tetto.
In un’officina o in un magazzino capita più spesso di quanto si pensi.
- il prelievo dall’ultimo ripiano delle scaffalature;
- la manutenzione del carroponte, delle luci e degli impianti appesi al soffitto;
- il lavoro sul bordo di un soppalco o di una buca senza protezioni;
- il tetto del capannone, per pulire grondaie e lucernari o controllare i pannelli fotovoltaici;
- il montaggio di insegne e tende sulla facciata.
Prima i parapetti, poi l’imbracatura
L’art. 111, comma 1, lettera a) chiede al datore di lavoro di scegliere le attrezzature per il lavoro in quota dando priorità alle protezioni collettive su quelle individuali. In pratica, prima si cerca di fare in modo che nessuno possa cadere, e solo dopo si pensa a fermare chi cade.
L’art. 115, nella versione modificata dal decreto-legge 159/2025 e dalla legge di conversione n. 198 del 29 dicembre 2025, mette in fila l’ordine di scelta.
- Protezioni collettive: parapetti e reti di sicurezza.
- Se non bastano, sistemi individuali, scelti in questo ordine: prima quelli di trattenuta, che con un cordino corto impediscono di arrivare al bordo; poi quelli di posizionamento e di accesso con funi; per ultimi quelli di arresto caduta, che ti fermano dopo che sei già caduto.
Il sistema individuale va sempre agganciato a un punto di ancoraggio sicuro (art. 115, comma 4). Il tubo di un impianto o il montante di uno scaffale non sono punti di ancoraggio.
La scala va bene?
Qualche volta sì. L’art. 111, comma 3, permette di usare la scala a pioli come posto di lavoro in quota solo quando un’attrezzatura più sicura non è giustificata: perché il rischio è basso, perché il lavoro dura poco, oppure perché il luogo ha caratteristiche che non puoi cambiare. Cambiare una lampadina può rientrarci. Passare un pomeriggio a lavorare sulla scala no.
In Lombardia la Regione ha pubblicato le Linee guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili (decreto n. 1819 del 5 marzo 2014). Sono nate da un’analisi degli infortuni gravi per caduta dall’alto in edilizia: per due anni di fila, circa la metà era legata alle scale portatili. Le linee guida contengono anche una check list e undici schede per l’uso della scala in lavorazioni specifiche.
Per i lavori più lunghi in officina l’alternativa tipica è la piattaforma di lavoro elevabile (PLE, il cestello). Chi la usa deve avere la formazione specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni: è il nostro corso PLE.
Il tetto del capannone
Per tetti, lucernari e coperture c’è un obbligo in più. L’art. 148 chiede di verificare, prima di salire e ferma restando la priorità delle protezioni collettive, che la copertura regga il peso delle persone e dei materiali. Se la resistenza è dubbia servono tavole sopra la struttura, sottopalchi o dispositivi anticaduta. Un lucernario in plastica o una lastra vecchia possono cedere sotto il peso di una persona.
Sul tetto, il punto di ancoraggio è quasi sempre una linea vita. Obblighi, responsabilità e norme tecniche (UNI EN 795 e UNI 11578) li abbiamo spiegati nell’articolo su linee vita e parapetti. Se il tetto non ce l’ha, con il nostro reparto edile FGS Building ci occupiamo di progettazione, installazione e verifiche periodiche delle linee vita.
L’imbracatura da sola non basta
Comprare un’imbracatura per ogni operaio è il primo passo, non l’ultimo. Imbracature, cordini e dispositivi anticaduta sono DPI di terza categoria, quelli che proteggono da rischi gravissimi. Per questi l’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08 rende l’addestramento indispensabile, in aggiunta alla formazione generale sull’uso dei DPI chiesta dal comma 4.
Addestramento vuol dire provare: indossare l’imbracatura e regolarla, controllarla prima dell’uso, agganciarsi al punto giusto, sapere cosa succede se si resta appesi. Una persona che cade e resta sospesa nell’imbracatura va soccorsa in fretta, e chi lavora con lei deve sapere come farlo prima che succeda.
Due regole dell’art. 111 che in officina si dimenticano: i lavori in quota si fanno solo se il tempo non mette a rischio i lavoratori (comma 7), e alcol e superalcolici sono vietati (comma 8). Per chi lavora appeso alle funi, come sulle facciate, c’è poi un corso specifico a parte (art. 116 e Allegato XXI).
Il corso lavori in quota di Forum Global Service
Il nostro corso per lavori in quota dura 8 ore, con una parte teorica e una parte pratica di addestramento all’uso di imbracature, cordini, moschettoni, assorbitori di energia e sistemi di ancoraggio. È rivolto a chi svolge o supervisiona i lavori in quota: lavoratori, preposti, RLS, dirigenti e RSPP. Per chi deve solo imparare a usare i dispositivi c’è anche il corso DPI di terza categoria, di 4 ore.
Per date e prezzi chiamaci allo 0331 985333 o compila il modulo in fondo alla pagina.
Prima che un operaio salga: i controlli
Le regole si imparano al corso. Sul posto, prima di ogni lavoro in quota, i controlli da fare sono questi, nell’ordine.
- Chiedersi se il lavoro si può fare da terra, con un’asta o un mezzo diverso. Se sì, nessuno sale.
- Controllare che ci siano parapetti o reti. Se mancano e si possono mettere, si mettono prima.
- Scegliere l’attrezzatura giusta: la scala solo per lavori brevi e a basso rischio, altrimenti trabattello o cestello.
- Se serve l’imbracatura, verificare il punto di ancoraggio e lo stato di imbracatura e cordino.
- Guardare il meteo, se si lavora all’aperto, e la tenuta della copertura, se si sale su un tetto.
- Non mandare MAI qualcuno da solo: a terra ci deve essere chi sa chiamare i soccorsi e cosa fare se il collega resta appeso.
Sono controlli di buona pratica, coerenti con gli articoli citati. Il lavoro vero è scriverli nella procedura dell’azienda e farli diventare un’abitudine.
Chi risponde se qualcuno cade
Il datore di lavoro risponde prima ancora che qualcuno cada. Se non dà la priorità alle protezioni collettive (art. 111, comma 1, lettera a) o non verifica la tenuta della copertura (art. 148), l’art. 159, comma 2, lettera a) prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, importi rivalutati del 15,9% per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. I lavori in quota vanno valutati nel DVR, e la valutazione dei rischi non si delega (art. 17).
Se c’è un infortunio, si passa alle lesioni o all’omicidio colposo (artt. 590 e 589 del codice penale). Cosa succede quando la responsabilità arriva davvero ai titolari lo racconta la nostra analisi della sentenza di Cassazione n. 16359/2026. Il quadro completo degli obblighi del datore di lavoro è nella guida al dlgs 81 08.
Come lavora Forum Global Service
Partiamo da un sopralluogo: guardiamo dove si sale in azienda, con quali attrezzature, a cosa ci si aggancia e chi lo fa. È il nostro check-up sicurezza gratuito, e ti dice se servono parapetti, una linea vita o solo il corso. Poi i lavori in quota finiscono nel DVR con la loro procedura, formiamo e addestriamo chi sale e chi resta a terra, e teniamo noi il calendario delle verifiche e degli aggiornamenti.
Cosa fare da qui
Fai il giro dell’azienda con un foglio in mano e segna ogni punto dove qualcuno sale oltre i due metri: scaffali, soppalchi, carroponte, tetto, facciata. Accanto a ognuno scrivi con cosa si sale, a cosa ci si aggancia e chi è addestrato a farlo. Dove una casella resta vuota, sai da dove cominciare.
Forum Global Service lavora su questi temi dal 2010. Siamo un centro di formazione AIFOS, certificati UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001, e abbiamo seguito oltre 1.700 aziende in tutta Italia. Il metodo si chiama Presidio Sicurezza: il DVR, la formazione sul campo e il calendario delle scadenze stanno nelle stesse mani, e hai un unico referente da chiamare.
Domande frequenti
Da che altezza si parla di lavori in quota?
Si può lavorare in quota con la scala?
Basta dare l’imbracatura agli operai?
Cosa è cambiato con la legge 198/2025?
Quanto dura il corso lavori in quota?
Cosa rischia il datore di lavoro?
Quanto costa il corso lavori in quota?
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Fonti: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 su Normattiva, artt. 17, 77, 107, 111, 115, 116, 148, 159 e Allegato XXI; decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198; Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023 sulla rivalutazione del 15,9% delle sanzioni; Regione Lombardia, Linee guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili, decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 (intervista InSic alla Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro).
Contenuto realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.