Un tuo mezzo entra in cantiere per una commessa in subappalto e scopri che la patente a crediti è scesa sotto la soglia minima: da quel momento non puoi più operare. È lo scenario che spaventa di più imprese edili e lavoratori autonomi da quando, il 1° ottobre 2024, la patente è diventata obbligatoria. Mancava però il tassello decisivo — come si recuperano i crediti persi — e con la Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026 ora c’è la risposta.
Per un’impresa di cantiere la posta è concreta: senza i crediti minimi il lavoro si ferma. La via per rimetterli su è una sola: formazione aggiuntiva mirata e investimenti documentati in sicurezza (art. 27 D.Lgs 81/2008). Vediamo come funziona.
Patente a crediti: come funziona in breve
In vigore dal 1° ottobre 2024 per operare nei cantieri temporanei o mobili (esclusi i possessori di SOA di III categoria o superiore), è rilasciata in via telematica dall’INL e parte con 30 crediti.
- Servono almeno 15 crediti per poter operare in cantiere.
- Le violazioni in materia di sicurezza fanno decurtare i crediti.
- Sotto quota 15 l’impresa non può più lavorare nei cantieri, salvo completare le attività in corso.
Recuperare i crediti, quindi, non è burocrazia: è la condizione per restare operativi.
Cosa cambia con la Nota INL n. 4634/2026
La Nota uniforma il lavoro delle Commissioni territoriali (INL e INAIL) che valutano le richieste di recupero. Si possono recuperare fino a 15 crediti, sulla base di tre elementi:
- l’adempimento degli obblighi formativi da parte dei responsabili delle violazioni e dei lavoratori del cantiere;
- la formazione aggiuntiva svolta, ulteriore rispetto a quella già obbligatoria;
- gli investimenti realizzati in materia di salute e sicurezza.
In sintesi: i crediti non si «sbloccano» con una pratica, si riconquistano dimostrando più sicurezza in azienda.
Recuperare i crediti con la formazione
È la strada principale. La Nota fissa regole precise:
- Formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria (non vale come aggiornamento ai fini del D.Lgs 81/08).
- Contenuti coerenti con le violazioni che hanno causato la decurtazione.
- Attestato con la dicitura «valido ai fini del recupero crediti».
- Test finale con almeno il 70% di risposte corrette e frequenza di almeno il 90% delle ore.
- Docenti qualificati (D.I. 6/3/2013), in presenza o videoconferenza sincrona, max 30 partecipanti.
- Valore: 0,25 crediti per ora, con arrotondamento per difetto (7 ore = 1 credito). Recupero possibile anche a moduli.
Recuperare i crediti con gli investimenti in sicurezza
Accanto alla formazione, la Nota riconosce crediti per investimenti concreti e documentati in sicurezza (anche con contributo pubblico): sistemi di rilevamento ambientale, DPI «intelligenti» con sensori, tecnologie per la sorveglianza sanitaria, robotica per le lavorazioni pericolose, realtà virtuale o aumentata per la formazione. I crediti riconosciuti in base all’importo:
- da 5.000 a 25.000 euro → 1 credito
- da 25.000,01 a 50.000 euro → 3 crediti
- oltre 50.000 euro → 6 crediti
Gli investimenti devono essere sostenibili e coerenti con l’impresa; per i DPI intelligenti va dimostrato l’uso effettivo con formazione e addestramento.
Come si presenta la domanda
La richiesta si presenta alla Commissione territoriale con la modulistica allegata alla Nota, via PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro (anche tramite la propria associazione di rappresentanza). Si può chiedere un confronto diretto con la Commissione.
Cosa fare ora
- Verifica il saldo crediti e individua le violazioni che hanno causato le decurtazioni.
- Pianifica una formazione aggiuntiva mirata, con test finale e registro presenze.
- Valuta investimenti in sicurezza documentabili, anche combinati con la formazione in un piano a moduli.
- Prepara la domanda alla Commissione e conserva attestati, registri e prove d’uso di DPI e tecnologie.
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