Fa troppo caldo in reparto d’estate, troppo freddo in magazzino d’inverno, l’aria è secca e i lavoratori si lamentano: quante volte hai sentito frasi così nella tua azienda? Quello che spesso viene liquidato come un capriccio è in realtà un fattore tecnico ben preciso, che ha un nome e una normativa di riferimento: il microclima. E sì, riguarda direttamente gli obblighi di sicurezza della tua impresa.
Per il datore di lavoro questo significa una cosa concreta: il microclima è uno dei rischi che devi valutare nel DVR ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08, esattamente come il rumore, le vibrazioni o la movimentazione dei carichi. Non è un dettaglio di comfort: un ambiente termico inadeguato riduce la produttività, aumenta gli errori e gli infortuni e, nei casi più severi, espone i lavoratori a un vero e proprio rischio per la salute. Vediamo cosa si intende per microclima, cosa prevede la legge e come si valuta.
Cosa si intende per microclima?
Con microclima si intende l’insieme dei parametri ambientali che caratterizzano l’ambiente di lavoro e che, combinati tra loro, determinano lo scambio termico tra il corpo del lavoratore e l’ambiente circostante. I quattro parametri fisici principali sono:
- Temperatura dell’aria (°C);
- Temperatura media radiante, legata al calore irraggiato da superfici, macchinari e impianti;
- Umidità relativa dell’aria (%);
- Velocità dell’aria (correnti e ventilazione).
A questi si aggiungono due fattori individuali decisivi: il dispendio energetico legato all’attività svolta (metabolismo) e l’isolamento termico del vestiario. È la combinazione di tutti questi elementi — non la sola temperatura — a stabilire se un ambiente è confortevole o se diventa fonte di stress termico.
Cosa prevede la legge?
Il riferimento principale è il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza). L’Allegato IV, al punto 1.9 “Microclima”, stabilisce che la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. La stessa norma richiede di controllare umidità e correnti d’aria moleste e di garantire un adeguato ricambio d’aria nei locali chiusi.
Soprattutto, l’art. 28 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza: il microclima rientra a pieno titolo tra questi. La valutazione va quindi documentata nel DVR e, dove necessario, supportata da misurazioni strumentali.
Sul piano tecnico, la valutazione si appoggia alle norme della serie UNI EN ISO, che distinguono tre tipi di ambiente:
- Ambienti moderati (uffici, molte attività manifatturiere): si applica la UNI EN ISO 7730, basata sugli indici PMV (voto medio previsto) e PPD (percentuale prevista di insoddisfatti);
- Ambienti severi caldi (fonderie, vetrerie, lavorazioni vicino a forni, lavoro all’aperto d’estate): si usa l’indice WBGT della UNI EN ISO 7243;
- Ambienti severi freddi (celle frigorifere, logistica del freddo): si fa riferimento all’indice IREQ della UNI EN ISO 11079.
Gli strumenti e i criteri di misura sono definiti dalla UNI EN ISO 7726, mentre metabolismo e isolamento del vestiario sono stimati con le UNI EN ISO 8996 e 9920.
Quando il microclima diventa un rischio?
Si parla di comfort termico quando i parametri sono bilanciati e la maggior parte dei lavoratori si sente a proprio agio. Si parla invece di stress termico quando l’organismo fatica a mantenere la temperatura corporea: è il caso del caldo severo, che può portare a colpi di calore, disidratazione e cali di attenzione, o del freddo severo, che riduce destrezza e capacità di concentrazione.
Il tema è oggi particolarmente attuale per il lavoro all’aperto: nell’estate 2026 diverse Regioni hanno introdotto ordinanze anti-caldo che, nei giorni a rischio elevato, vietano l’attività nelle ore centrali, mentre la piattaforma Worklimate di INAIL e CNR fornisce indicazioni sul rischio da stress termico. Una corretta valutazione del microclima è il punto di partenza per gestire queste situazioni senza fermare l’azienda.
Quali obblighi per il datore di lavoro?
In sintesi, il datore di lavoro deve:
- Valutare il microclima all’interno del DVR, individuando i reparti e le mansioni più esposti;
- Effettuare misurazioni strumentali dei parametri quando l’analisi preliminare evidenzia possibili criticità (ambienti severi caldi o freddi, lamentele ricorrenti, lavorazioni a caldo);
- Adottare misure di prevenzione e protezione: impianti di climatizzazione e ventilazione, schermature delle fonti di calore, organizzazione di turni e pause, idratazione, DPI adeguati e rotazione del personale;
- Attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente nei casi previsti, per i lavoratori esposti a condizioni microclimatiche severe;
- Informare e formare i lavoratori sui rischi termici e sulle procedure da seguire.
Come si valuta il microclima in concreto?
Il percorso tipico di una valutazione del microclima si articola così:
- Sopralluogo e analisi delle attività: si individuano ambienti, mansioni, fonti di calore o di freddo e livelli di attività fisica;
- Scelta dell’indice corretto (PMV/PPD, WBGT o IREQ) in base alla tipologia di ambiente;
- Misurazioni strumentali dei quattro parametri, eseguite con strumenti conformi alla UNI EN ISO 7726 nei periodi e nelle postazioni significative;
- Elaborazione dei risultati e confronto con i valori di riferimento delle norme tecniche;
- Definizione delle misure di miglioramento e aggiornamento del DVR.
È un’attività tecnica che richiede competenze specifiche e strumentazione tarata: affidarla a un tecnico qualificato evita valutazioni superficiali — e contestabili in caso di controllo.
Noi di Forum Global Service — centro di formazione AIFOS, azienda certificata ISO 9001 e attiva dal 2010 — affianchiamo le PMI del territorio nella valutazione del microclima, nell’aggiornamento del DVR e nella formazione dei lavoratori, con un approccio pratico e su misura. Dalla misurazione strumentale alle soluzioni concrete, ti aiutiamo a rendere i tuoi ambienti di lavoro più sicuri e a norma.
Richiedi un appuntamento gratuito
Telefono: 0331 985333
Email: info@forumglobalservice.it
Seguici sui social: Facebook · Instagram · LinkedIn