Legionella nei luoghi di lavoro: quando scatta l’obbligo di valutazione del rischio (D.Lgs 81/08 e Linee guida 2015)
Batterio della legionella e getto d'acqua da una doccia — valutazione del rischio legionella nei luoghi di lavoro

La legionella non si vede, non si sente e non cambia il sapore dell’acqua. Eppure vive proprio dove meno te lo aspetti: nelle docce poco usate, nei serbatoi dell’acqua calda, nelle torri di raffreddamento, negli impianti di condizionamento, nelle vasche idromassaggio. È un batterio che prolifera nell’acqua stagnante tra i 20 e i 50 °C e, se inalato sotto forma di aerosol, può causare la legionellosi: una polmonite grave, con una letalità che le linee guida stimano tra il 5% e il 10%.

Per il datore di lavoro o il gestore di una struttura questo significa una cosa concreta: valutare il rischio legionella non è una scelta, è un obbligo di legge. Ed è uno di quegli adempimenti che ci si ricorda di avere solo quando arriva un controllo dell’ASL, un caso sospetto tra gli ospiti o la richiesta di documenti da parte di un cliente. Vediamo chi è coinvolto, cosa dice la normativa e come muoversi.

Cosa dice la normativa sulla legionella?

Il riferimento principale sono le Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato-Regioni il 7 maggio 2015, che hanno unificato e aggiornato i documenti precedenti. Sul fronte lavoro, la legionella è inquadrata dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sicurezza), Titolo X — agenti biologici: la Legionella pneumophila è classificata come agente biologico del gruppo 2 (Allegato XLVI). Di conseguenza, l’art. 271 impone al datore di lavoro di valutare il rischio biologico ogni volta che gli impianti e le attività lo rendono presente.

In pratica significa una cosa sola: se nella tua struttura ci sono impianti che possono generare aerosol d’acqua — docce, torri evaporative, umidificatori, impianti aeraulici, fontane, vasche — il rischio legionella va valutato e messo nero su bianco.

Quali strutture sono obbligate?

Le linee guida individuano i contesti in cui il rischio è concreto e la valutazione è dovuta:

  • Strutture turistico-ricettive: hotel, residence, agriturismi, campeggi, B&B, affittacamere;
  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali: ospedali, cliniche, RSA, case di riposo;
  • Impianti sportivi e piscine: palestre, centri natatori, spogliatoi con docce;
  • Terme, SPA, saune e centri benessere, compresi i centri estetici con docce, vasche idromassaggio e bagno turco;
  • Luoghi di lavoro in generale con torri di raffreddamento evaporative, condizionamento centralizzato o reti idriche estese con punti d’uso poco utilizzati.

Il filo comune non è il settore: è l’impianto idrico. Dove c’è acqua che ristagna e può nebulizzarsi, c’è un potenziale rischio legionella da valutare.

Come si valuta il rischio e cosa c’entra il DVR?

Il primo passo è la valutazione del rischio legionella, che si concretizza in un documento di valutazione del rischio legionellosi. Non è un foglio a parte da mettere in un cassetto: è parte integrante del sistema di gestione della sicurezza e si integra con il DVR aziendale ai sensi del D.Lgs 81/08.

Il documento fotografa l’impianto — schema della rete idrica, punti critici, temperature, ristagni — stima il livello di rischio e definisce le misure di prevenzione e controllo (gestione delle temperature, trattamenti, manutenzioni, piano di campionamento). Va aggiornato almeno ogni 2 anni — meglio ogni anno — e comunque ogni volta che si modifica l’impianto o si riscontra una presenza anomala di legionella. Per le strutture sanitarie la periodicità raccomandata è annuale.

Chi è il responsabile della gestione del rischio?

Le linee guida chiedono di individuare e nominare un responsabile della gestione del rischio legionellosi: è la persona che tiene aggiornato il piano, coordina i campionamenti, verifica che le misure vengano applicate, decide gli interventi correttivi e cura il registro degli interventi (manutenzioni, disinfezioni, controlli, esiti). Può essere una figura interna — il gestore stesso — oppure esterna e qualificata, ed è proprio qui che un partner accreditato fa la differenza.

Attenzione a non confondere i termini: in ambito legionella la figura corretta è il responsabile della gestione del rischio legionellosi. Il terzo responsabile è invece tutt’altra cosa, appartiene al mondo degli impianti termici (D.P.R. 74/2013): usare il termine sbagliato, anche solo nei documenti o nei contenuti, rischia di generare confusione con l’ente di controllo.

Ogni quanto vanno fatti i prelievi?

Le linee guida non fissano un’unica frequenza valida per tutti: il piano di campionamento nasce dall’esito della valutazione del rischio. In concreto:

  • i prelievi vanno affidati a un laboratorio accreditato (non si fanno in autonomia);
  • si eseguono su punti rappresentativi dell’impianto (serbatoi, ritorni del ricircolo, punti d’uso più lontani o meno utilizzati);
  • servono comunque campionamenti prima e dopo eventuali bonifiche;
  • gli esiti si misurano in UFC/L e guidano le azioni: sotto determinate soglie si prosegue con il monitoraggio, sopra scattano bonifica e ricontrollo.

L’errore tipico è affidarsi a un prelievo “una tantum” e considerarsi a posto. La legionella si gestisce nel tempo: serve un calendario dei prelievi definito, tracciato e coerente con il piano.

Cosa rischi se non fai la valutazione?

La valutazione del rischio biologico è un obbligo del datore di lavoro e la sua assenza espone a sanzioni penali previste dal D.Lgs 81/08. Ma il rischio più concreto arriva quando qualcosa va storto: in caso di focolaio o di caso accertato di legionellosi collegato alla struttura, il gestore è chiamato a rispondere, con conseguenze che possono arrivare alla sospensione o chiusura dell’attività e a ricadute d’immagine pesanti, soprattutto per hotel, RSA e centri benessere.

Noi di Forum Global Service — centro di formazione AIFOS, azienda certificata ISO 9001 e attiva dal 2010 — affianchiamo hotel, RSA, palestre, strutture termali e aziende del territorio nell’intero iter sulla legionella: dalla redazione della valutazione del rischio e dall’integrazione nel DVR, alla nomina del responsabile della gestione del rischio, fino alla definizione del calendario dei prelievi con laboratorio accreditato e alla gestione del registro degli interventi e delle scadenze. Un percorso concreto, in struttura, per essere in regola sul serio ed evitare brutte sorprese in caso di controllo o di caso sospetto.

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