DVR passo dopo passo: dal sopralluogo al documento firmato
Fac simile di copertina di un DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, su un quaderno ad anelli, Forum Global Service

Un DVR fatto sul serio parte da un sopralluogo: il consulente cammina in reparto, guarda come si lavora e solo dopo scrive. Il DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi, mette per iscritto quali rischi corre chi lavora nella tua azienda e cosa hai fatto per ridurli. La valutazione e la redazione sono compiti del datore di lavoro e non si possono delegare (art. 17 del D.Lgs. 81/08). Farsi aiutare invece si può, ed è il modo normale di farlo.

Si fa in cinque passaggi: raccolta dei dati, sopralluogo, valutazione di ogni rischio, scrittura con piano di miglioramento, firma con data certa.

Cosa deve contenere un DVR

L’art. 28 elenca sei parti. Se ne manca una, il documento è incompleto.

  1. La relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri usati per farla.
  2. Le misure di prevenzione e protezione già attuate e i dispositivi di protezione individuale, cioè caschi, guanti, protezioni per l’udito e simili.
  3. Il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.
  4. Le procedure per applicare le misure, con i ruoli di chi se ne occupa. Chi ha un ruolo deve avere le competenze per esercitarlo.
  5. I nominativi di RSPP, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e medico competente che hanno partecipato alla valutazione.
  6. L’elenco delle mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono una capacità professionale riconosciuta.

La valutazione deve guardare tutti i rischi, anche quelli che si dimenticano volentieri: lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di età e di provenienza tra chi lavora da te (art. 28, comma 1).

Chi lo scrive e chi deve esserci

La valutazione la fai tu, come datore di lavoro, insieme all’RSPP e, quando è prevista la sorveglianza sanitaria, al medico competente. Prima di chiuderla va consultato l’RLS (art. 29, commi 1 e 2). Se una di queste figure manca in azienda, la mettiamo a disposizione noi e coordiniamo il lavoro.

In pratica il consulente porta metodo e competenze tecniche, tu porti la conoscenza dell’azienda e la decisione. E il documento lo firmi tu. Conta il giorno in cui qualcuno ti chiede cosa c’è scritto nel capitolo sulle macchine: la responsabilità del contenuto resta tua.

Passo 1: i dati da mettere insieme prima del sopralluogo

In azienda i documenti che servono di solito esistono già, ma sono sparsi in tra cassetti dell’ufficio e cartelle del computer. Conviene raccogliere:

  • l’elenco dei lavoratori con le mansioni;
  • l’elenco di macchine e attrezzature, con libretti e dichiarazioni di conformità;
  • le sostanze chimiche usate, con le schede di sicurezza;
  • la planimetria dei locali;
  • il DVR precedente, se c’è;
  • gli infortuni degli ultimi anni e i giudizi di idoneità del medico competente.

Se qualcosa manca si parte lo stesso e lo si segna: finisce nel piano di miglioramento.

Passo 2: il sopralluogo

Qui si fa il lavoro vero. Il consulente cammina in azienda e osserva ambienti, attrezzature, lavorazioni e mansioni, cioè come si lavora davvero, che spesso è diverso da come lo descrive la procedura. Per quasi tutte le attività il sopralluogo va fatto in sede. Il colloquio online regge solo per le attività semplici, come un piccolo ufficio: per un’officina o un reparto produttivo la videochiamata non basta.

Per fare un esempio, in una carpenteria si guarda dove passano i carrelli rispetto alle postazioni di saldatura, come si spostano le lamiere, quanto rumore c’è accanto alla pressa, dove stanno le bombole e gli estintori. Sono cose che da un elenco di macchine non si vedono. Se in azienda si lavora su più turni, dillo a chi fa il sopralluogo: il reparto di sera può essere un altro posto.

Passo 3: la valutazione di ogni rischio

Per ogni pericolo trovato si stima quanto è probabile che faccia danno e quanto sarebbe grave. Dall’incrocio esce la priorità: cosa sistemare subito, cosa pianificare, cosa tenere sotto controllo.

Nel documento finiscono anche i rischi che in azienda non ci sono. Se non usi sostanze cancerogene, il DVR lo scrive. Così un controllo, o un’indagine dopo un infortunio, trova scritto che anche quel rischio è stato valutato e non dimenticato.

Passo 4: il documento e il piano di miglioramento

Dalla valutazione nascono le misure. Magari una protezione da installare sulla pressa, una procedura da scrivere per il carico dei camion, un corso da fare a chi è arrivato quest’anno. Tutto va nel programma di miglioramento previsto dall’art. 28, con scritto chi se ne occupa e per quando. Il piano elenca le attività che servono per mettere a norma l’azienda, ed è da lì che si parte dopo la consegna.

Passo 5: firma, data certa e consegna

Il DVR deve avere data certa, oppure la data attestata dalla tua firma e, per provare la data, da quella di RSPP, RLS e medico competente (se nominato). Può stare anche su supporto informatico (art. 28, comma 2). Poi va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4).

Dopo il sopralluogo concordiamo con te una data di consegna. Se hai un controllo in arrivo o un’urgenza, i tempi si accorciano. Per le imprese appena nate la valutazione va fatta subito e il documento elaborato entro novanta giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, comma 3-bis).

Quando il DVR va rifatto

Non ha una scadenza fissa. La valutazione va rifatta SUBITO se cambia qualcosa di significativo: il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro, lo stato della tecnica, oppure dopo un infortunio significativo o quando lo chiedono i risultati della sorveglianza sanitaria. Il documento va aggiornato entro trenta giorni (art. 29, comma 3). Una pressa nuova conta. Anche una linea spostata di qualche metro, se cambia dove passano le persone. Il quadro generale degli obblighi lo trovi nella nostra guida al dlgs 81 08.

DVR standardizzato o su misura

Le aziende fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 6). Anche in quel caso il contenuto deve rispettare l’art. 28, comma 6-bis: standardizzato vuol dire una procedura guidata, e il documento deve comunque descrivere la tua azienda.

C’è poi un’eccezione che riguarda parecchie officine. Le procedure standardizzate non valgono per le attività con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, da cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, o legati all’amianto (art. 29, comma 7). In quei casi la valutazione si fa su misura.

Cosa rischi se la valutazione manca o è incompleta

L’art. 55 distingue due casi. Se la valutazione dei rischi non c’è, il datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da circa 3.560 a 9.110 euro (art. 55, comma 1). Nelle aziende con rischi più gravi, come cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive o amianto, l’arresto sale da 4 a 8 mesi (art. 55, comma 2).

Se il documento c’è ma gli mancano le misure di prevenzione, il programma di miglioramento o le procedure con i ruoli (art. 28, comma 2, lettere b, c, d), oppure non è stato rielaborato o discusso con l’RLS come richiede l’art. 29, l’ammenda va da circa 2.850 a 5.700 euro (art. 55, comma 3). Gli importi sono rivalutati del 15,9% per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. Cosa può succedere quando entra in gioco la responsabilità penale lo racconta la nostra analisi della sentenza di Cassazione n. 16359/2026.

Come lo redige Forum Global Service

Partiamo da un sopralluogo in azienda e lavoriamo con te, con l’RSPP, con il medico competente dove serve e con l’RLS. Nel DVR scriviamo i rischi che troviamo e anche quelli che non troviamo, indicando che non ci sono. Lo consegniamo con il piano di miglioramento e con una data certa. Dopo la consegna restiamo a disposizione per gli aggiornamenti e per l’assistenza.

Il costo dipende dalle ore che servono per analisi e redazione, quindi dalla dimensione e dalla complessità dell’azienda. Il preventivo è gratuito e senza impegno: veniamo in azienda, vediamo com’è fatta e poi ti diciamo quante ore servono. Se dal piano emergono interventi su impianti o edifici, c’è il nostro reparto edile.

Cosa fare da qui

Prendi il tuo DVR e guarda la data in copertina. Poi pensa a cosa è cambiato in azienda da quel giorno: una macchina, un reparto, una mansione, un infortunio. Se la lista è lunga, il documento è fermo a un’azienda che nel frattempo è cambiata.

Forum Global Service lavora su questi temi dal 2010. Siamo un centro di formazione AIFOS, certificati UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001, e abbiamo seguito oltre 1.700 aziende in tutta Italia. Il metodo si chiama Presidio Sicurezza: il DVR, la formazione sul campo e il calendario delle scadenze stanno nelle stesse mani, e hai un unico referente da chiamare.

Per iniziare basta chiedere un preventivo gratuito: veniamo da te, in azienda, e guardiamo come si lavora davvero. Poi redigiamo il DVR di conseguenza. Se ne hai già uno, tienilo a portata di mano: ci dice cosa è ancora valido e cosa va aggiornato. Ti dice dove sei scoperto, e poi decidi tu.

Domande frequenti

Chi redige il DVR?
La valutazione e la redazione sono del datore di lavoro e non si delegano (art. 17). Si fanno insieme all’RSPP e, quando serve, al medico competente, dopo aver consultato l’RLS (art. 29, commi 1 e 2). Un consulente esterno può affiancarti come RSPP e occuparsi della parte tecnica: la firma e la responsabilità restano tue.
Posso fare il DVR da solo?
Puoi condurre tu la valutazione, ma la legge chiede che la faccia con l’RSPP e, dove previsto, con il medico competente (art. 29, comma 1). In certe aziende piccole il datore di lavoro può svolgere lui stesso il ruolo di RSPP, con una formazione dedicata (art. 34). Senza competenze tecniche il rischio è un documento incompleto.
Quanto costa fare un DVR?
Dipende dalle ore necessarie per l’analisi e la redazione, quindi dalla dimensione e dalla complessità dell’azienda. Il preventivo è gratuito e senza impegno: veniamo in azienda, vediamo come lavori e ti diciamo quante ore servono.
Quanto tempo ci vuole per fare un DVR?
Dopo il sopralluogo concordiamo una data di consegna, e se c’è un’urgenza o un controllo in arrivo i tempi si accorciano. Per un’impresa appena costituita la legge fissa novanta giorni dall’inizio dell’attività per elaborare il documento (art. 28, comma 3-bis).
Che differenza c’è tra DVR e DUVRI?
Il DVR valuta i rischi della tua azienda. Il DUVRI valuta i rischi da interferenze quando affidi lavori a imprese esterne o a lavoratori autonomi che operano nei tuoi locali, nei casi previsti (art. 26, comma 3). Uno non sostituisce l’altro, e vanno entrambi custoditi presso l’unità produttiva (art. 29, comma 4).
Ogni quanto va aggiornato il DVR?
Non c’è una scadenza fissa. La valutazione va rifatta subito quando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro, dopo un infortunio significativo o se lo chiede la sorveglianza sanitaria, e il documento va aggiornato entro trenta giorni (art. 29, comma 3).

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Fonti: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 su Normattiva, artt. 17, 26, 28, 29 e 55; Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023 e nota INL del 30 ottobre 2023 sulla rivalutazione del 15,9% delle sanzioni (con la rivalutazione precedente, L. 145/2018, e quella del 2013).

Contenuto realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

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