C’è una frase che gira in quasi tutti i cantieri con subappalti: «ho fatto firmare i documenti al subappaltatore, sono a posto così». È la stessa identica convinzione su cui la Cassazione è tornata con la sentenza 22 aprile 2026, n. 14596. E l’ha smentita.
Il caso è quello di un operaio caduto da un tetto durante l’installazione di pannelli fotovoltaici. Il lavoro era stato affidato in subappalto. Nel procedimento sono finiti coinvolti l’amministratore delegato dell’impresa esecutrice, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il legale rappresentante dell’impresa affidataria, il general contractor che aveva ricevuto l’incarico principale e ne aveva girato una parte a terzi.
Cosa dice davvero l’art. 97
Il punto di diritto non è nuovo, ma la Cassazione lo ha ribadito con chiarezza. L’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati a imprese esecutrici e subappaltatori.
Il controllo deve restare attivo per tutta la durata dei lavori, non fermarsi alla raccolta dei documenti di idoneità tecnico-professionale prima dell’ingresso in cantiere. Cambia poco firmare le carte il primo giorno se poi, per i mesi successivi, nessuno torna a controllare cosa succede davvero in cantiere.
Art. 97 e art. 26 viaggiano insieme
La sentenza intreccia l’art. 97 con l’art. 26, che disciplina cooperazione, coordinamento e reciproca informazione sui rischi: due articoli che, nella pratica del cantiere, funzionano come un sistema unico, non come due binari separati con un responsabile ciascuno.
Ogni volta che un’impresa affida a sua volta parte del lavoro a un subappaltatore, la catena di verifica e coordinamento deve restare intatta fino all’ultimo anello. Compresi eventuali sub-subappalti o forniture con posa in opera: spesso è lì, in fondo alla filiera, il punto più debole del sistema.
Il CSE non ti copre
La sentenza chiarisce anche un equivoco molto comune nei cantieri: il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non assorbe né sostituisce quello datoriale dell’impresa affidataria. Sono due piani di responsabilità distinti, con compiti diversi.
Un RSPP che li gestisce come se fossero intercambiabili rischia di lasciare scoperto esattamente il controllo che la legge chiede al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Il ragionamento è sempre lo stesso: «tanto ci pensa il CSE».
Cosa controllare da oggi
Per chi gestisce oggi un cantiere con più imprese coinvolte, ci sono tre punti da guardare subito.
- Il POS (piano operativo di sicurezza) e il DUVRI (il documento che coordina i rischi tra le imprese in cantiere) dovrebbero raccontare le verifiche fatte durante i lavori, non solo l’elenco dei documenti raccolti a inizio cantiere.
- Le verifiche in cantiere vanno messe per iscritto: verbali di sopralluogo, check-list, report fotografici, tenuti distinti da quelli del CSE.
- Estendi la cooperazione dell’art. 26 a tutta la filiera dei subappalti, compresi eventuali sub-subappalti.
Questo articolo riporta il principio di diritto così come ripreso dalle fonti di settore che hanno commentato la sentenza, in particolare PuntoSicuro, il 2 settembre 2026, con un articolo a cura dell’Avv. Giovanni Scudier e dell’Ing. Guido Cassella. Il testo integrale della pronuncia non è stato reperito direttamente in questa ricerca: per un utilizzo in aula o in una consulenza puntuale, resta opportuno recuperarlo.
La sicurezza in appalto non si esaurisce in un fascicolo di documenti raccolti a inizio lavori. Si costruisce prima, si mantiene durante e si verifica lungo tutta la catena, dal committente fino all’ultimo subappaltatore.
Noi di Forum Global Service entriamo nei cantieri delle imprese edili dal 2010. Siamo centro di formazione accreditato AIFOS e in questi anni abbiamo soddisfatto oltre 1.700 clienti.
Su questo tema partiamo sempre dallo stesso punto, e non è un preventivo. Veniamo da te e guardiamo insieme il tuo sistema di gestione degli appalti: come sono documentate le verifiche in corso d’opera, come è organizzata la cooperazione con i subappaltatori lungo la filiera. Dove il controllo resta solo sulla carta, te lo diciamo, e decidi tu se e come chiuderlo.
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Fonte: Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 22 aprile 2026, n. 14596, commentata da PuntoSicuro il 2 settembre 2026 (Avv. Giovanni Scudier, Ing. Guido Cassella). Il testo integrale della sentenza non è stato reperito e consultato direttamente in questa ricerca.
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