C’è una frase che si sente spesso tra i titolari con un preposto in squadra: «ha già fatto il corso, quindi è a posto». Dipende da quando l’ha fatto, e da quale corso.
Lo stesso Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 di cui forse hai già sentito parlare per il nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro ha aggiornato anche un secondo capitolo, meno raccontato ma altrettanto concreto: le regole di aggiornamento periodico degli attestati per lavoratori, preposti e dirigenti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, sostituisce i testi precedenti e riguarda ogni azienda, a prescindere dal settore.
Cosa non cambia
Per la maggior parte delle figure, questo secondo capitolo non porta novità operative. Lavoratori e dirigenti restano a 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni, esattamente come prima. Gli RSPP restano a 40 ore ogni 5 anni. Se in azienda hai solo queste figure da formare, il calendario che avevi già va bene così com’è.
Cosa cambia per i preposti
Per i preposti, invece, qualcosa è cambiato davvero. Le ore restano 6, ma la cadenza di aggiornamento scende da 5 a 2 anni: il doppio degli aggiornamenti nello stesso arco di tempo. A questo si aggiunge un secondo dettaglio pratico: l’e-learning asincrona non è più ammessa per l’aggiornamento del preposto, che va quindi seguito in aula, in videoconferenza sincrona o con modalità che prevedano un’interazione diretta col docente.
È un cambiamento mirato: il legislatore ha ritenuto che il ruolo di collegamento tra lavoratori e organizzazione che il preposto ricopre in cantiere o in reparto richieda un aggiornamento più frequente rispetto alle altre figure.
La scadenza che è già alle spalle
Qui arriva il punto che in molte aziende è passato inosservato. L’Accordo ha previsto una regola transitoria, il cosiddetto doppio binario: chi aveva l’ultimo corso da preposto fatto più di 2 anni prima del 24 maggio 2025 doveva completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026.
Quella data è già passata. Non è una scadenza futura da segnare in agenda: è un termine che, per una parte dei preposti, poteva già essere scaduto da mesi – e nessuno se n’è accorto, perché nessuno lo controlla finché non glielo chiede un ispettore.
Attenzione però a un equivoco frequente: il vecchio attestato non va buttato né rifatto da zero, la formazione già svolta resta credito formativo valido. Il punto da verificare è uno solo: se, per quel singolo preposto, l’aggiornamento era dovuto entro quella data specifica.
Cosa controllare adesso
In pratica ci sono tre cose da controllare, in ordine:
- Chi in azienda ricopre il ruolo di preposto, anche informalmente (capisquadra, capireparto, responsabile di linea).
- La data dell’ultimo corso di aggiornamento di ciascuno, per capire se rientra nella regola transitoria già scaduta o nella nuova cadenza a regime ogni 2 anni.
- La modalità del prossimo aggiornamento, tenendo conto che l’e-learning asincrona non è più un’opzione per questa figura.
Per lavoratori, dirigenti e RSPP, invece, basta continuare a seguire il calendario a 5 anni già in uso: qui non c’è nulla da correggere.
Perché vale la pena verificarlo ora
Un attestato scaduto emerge quasi sempre nel momento peggiore. Raramente durante una verifica di routine: più spesso quando te lo chiede qualcun altro – un ispettore dopo un infortunio, un cliente che lo vuole vedere prima di firmare l’appalto, o un’assicurazione dopo un sinistro. A quel punto la data non si può più sistemare: si può solo spiegare.
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Su questo aggiornamento il primo passo è sempre una verifica della tua situazione attuale: il preventivo, se serve, arriva dopo. Controlliamo la posizione formativa dei tuoi preposti rispetto al nuovo Accordo e ti aiutiamo a organizzare l’aggiornamento nella modalità più adatta alla tua squadra.
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Fonte: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
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